Feeds:
Articoli
Commenti

”Abbandonare o maltrattare un animale e in particolare un cane che e’ animale d’affezione, e’ un reato punibile con l’arresto da 3 mesi ad un anno”. A ricordare le sanzioni previste dalla legge italiana e’ il sottosegretario alla Salute Francesca Martini intervenuta oggi a Uno Mattina per presentare un filmato realizzato per contrastare il fenomeno dell’abbandono e del conseguente randagismo. E proprio per aiutare le famiglie a vivere in armonia con i propri amici a quattro zampe anche il periodo delle vacanze sabato sara’ presentata una apposita guida realizzata in collaborazione con il Ministro del Turismo Michela Vittoria Brambilla. ”Alla base del rapporto uomo-animale – ha ricordato Martini – ci deve essere il principio di responsabilità”. Di qui la spinta a realizzare il film che verra’ trasmesso nelle scuole ”con l’obiettivo – ribadisce il sottosegretario – di stimolare il processo di educazione e il dibattito soprattutto tra i giovani”, affinche’ siano consapevoli di cosa vuol dire accogliere in casa un animale. ”L’abbandono – conclude – mette in condizione disumana l’animale e crea uno choc nel bambino che si trova ad assistere alla scena. Non solo: mette a rischio l’incolumita’ pubblica dando origine a incidenti stradali e randagismo”. E restando in tema di vacanze, il sottosegretario al Welfare Francesca Martini chiede che i cani possano accedere a tratti di litorale. “E’ un segno di civilta’ e di rispetto’, cosi’ come ‘rendere fruibili le aree verdi nei centri urbani”- ha dichiarato ieri in occasione della conferenza di presentazione, alla Camera dei deputati, di due petizioni per garantire ’spazi vitali’ ai cani: una per le citta’ e una per concedere l’accesso ai cani a litorali e spiagge. ”Fare in modo – aggiunge Martini – che soprattutto le citta’ costiere del nostro Paese si rendano piu’ accoglienti per i proprietari di animali, garantendo nuovi spazi, servizi e disponibilita’ significherebbe anche incentivare chi, per questa scelta di vita, e’ da sempre in difficolta’ nel periodo estivo”. Secondo il sottosegretario la presentazione di queste ”due importanti petizioni che mirano a assicurare spazi vitali ai nostri amici a quattro zampe e ai loro responsabili proprietari, e’ un importante segno di come la nostra cultura stia cambiando e di come le citta’ e i luoghi di vacanza possano e debbano essere interpreti di queste rinnovate esigenze”. Per questo, conclude Martini, ”auspico un partecipato coinvolgimento dei cittadini e un adeguato intervento delle istituzioni locali al fine del rapido e concreto perseguimento degli obiettivo”.

TRATTO DA: @nmvioggi – 08-07-2009

<!– –><!– –> ”Non passa purtroppo settimana o addirittura giorno senza che arrivino notizie e segnalazioni di incredibili maltrattamenti, sevizie, avvelenamenti di massa di cani randagi o, nel peggiore dei casi, di aggressioni anche mortali agli stessi.” Il Sottosegretario alla Salute Francesca Martini commenta i casi di avvelenamento in Sicilia di cani vaganti sul territorio e non ospitati in appositi rifugi o canili, ricordando ai Sindaci, in un comunicato stampa, la nuova ordinanza ministeriale in materia di “esche killer” ed esortando l’avvio di “indagini per scoprire i delinquenti autori degli avvelenamenti”. ” Ho timore – dichiara il Sottosegretario- che qualcuno abbia pensato di risolvere il problema del randagismo non accudendo, raccogliendo, curando gli animali del territorio, ma uccidendoli tutti, come accade in alcuni paesi sottosviluppati”.

Il Sottosegretario chiede quindi all’Assessore regionale a “bacchettare” i sindaci inadempienti e conclude con una riflessione: ” dato che questi incivili atti vengono purtroppo compiuti da cittadini, sarebbe forse opportuno avviare un’opera di educazione e di informazione che, partendo dai primi anni di scuola, riesca finalmente a diffondere una cultura di rispetto dell’ambiente e di chi vi vive, compresi ovviamente gli animali. Ne parlerò con il Ministro Gelmini.”

TRATTO DA: @nmvioggi – 02-07-2009

L’On. Gianni Mancuso ha proposto al Governo un atto ispettivo “per dare un segnale forte all’esecutivo nazionale”, affinché “certe malsane pratiche vengano fermate per sempre”. Da anni, si legge nell’interrogazione, si assiste ad un rituale sotto che rischia di passare inosservato: camion, furgoni, alcune volte aerei, partono dal nostro Paese per località estere carichi di cani e gatti abbandonati ed in alcuni casi, anche sottratti ai legittimi proprietari”.

Adottati nel nostro Paese, gli animali ” appena passato il confine diventano oggetto di un commercio assai vantaggioso: la merce è pressoché gratuita all’origine (il prezzo che in Germania si chiama “tassa di protezione animale” come quella dei canili pubblici, ed è presentata come rimborso spese) si arriva sino a 350-400 euro per un meticcio qualunque”. Sulla questione l’Ente Nazionale Protezione Animali ha avviato una petizione.

L’interrogante chiede al Governo di “adottare un regime di stretta sorveglianza”, di “proporre l’affidamento dell’animale esclusivamente al soggetto interessato previa esibizione dei propri documenti” e di “adottare provvedimenti miranti l’accertamento della rintracciabilità del soggetto affidatario dell’animale”.

TRATTO DA: @nmvioggi – 01-07-2009

L’ordinanza del Sottosegretario alla Salute Francesca Martini che, in tema di incolumita’ pubblica dall’aggresione dai cani, ha cancellato la black-list dei ‘cani cattivi’, non e’ palesemente irragionevole. E’ la motivazione con la quale la III sezione quater del Tar del Lazio, presieduta da Matrio Di Giuseppe, ha respinto la richiesta del Codacons di sospendere la parte del provvedimento governativo che ha cancellato la black-list e ha eliminato l’ obbligo di condurre i cani in luoghi aperti al pubblico sia con il guinzaglio che con la museruola. Per l’associazione di consumatori ‘’sono state tolte – si legge nel ricorso – le uniche due misure che concretamente avevano contribuito a ridurre drasticamente gli episodi di aggressioni nei luoghi aperti al pubblico”. Il Tar, nel respingere le richieste del Codacons, ha invece ritenuto che le censure proposte ”attengano ad aspetti di merito amministrativo – si legge nell’ordinanza – ovvero a scelte rientranti nella discrezionalita’ tecnica della pubblica amministrazione, basate su presupposti ed accertamenti tecnici, che disciplinano gli aspetti di prevenzione con modalita’ che tuttavia non appaiono palesemente irragionevoli”. (ANSA).

TRATTO DA: @nmvioggi – 25-06-2009

Sulla base di questa esigenza è nata nel 2007 a Milano la guida “Pets&TheCity, la città dalla parte degli animali”. L’edizione di quest’anno ha superato le 500mila copie e si è ampliata alle provincie di Milano, Torino, Genova e Firenze. La guida è distribuita gratuitamente presso le strutture veterinarie e i petshop.

Altra novità è la nascita di un portale di social networking: su www.petsandthecity.it si possono trovare informazioni per la cura degli animali, servizi, utili, occasioni di incontro, di discussione, ecc.Soprattutt, il sito consente di scaricare gratuitamente la guida dopo una registrazione.

L’ANMVI, sin dalla prima edizione, considerandone l’utilità, ha dato il suo patrocinio suggerendo alcuni temi prettamente veterinari. La guida, pubblicata dalla AG Editore, vuole essere utile al proprietario di animali con informazioni sugli aspetti di salute e di benessere dell’animale da compagnia, sulle norme e sui servizi cittadini, a partire dagli ambulatori veterinari.

Per il 2010 è prevista una diffusione che dovrebbe superare le 700mila copie allargandosi ad altre città: Roma, Bologna, Padova, Verona e Venezia.

TRATTO DA: @nmvioggi – 16-06-2009

 

Sono puntualmente specificati gli obblighi e le competenze dei Comuni, dei servizi veterinari delle Ausl e dei proprietari di cani. Vengono anche evidenziati responsabilita’ e rimedi sostitutivi previsti dalla normativa vigente in caso di inadempimento.

”Era necessario – spiega l’assessore Russo – riaffermare il quadro complessivo delle responsabilita’ di ciascun attore per sollecitare la necessaria cooperazione che e’ l’unico modo per fronteggiare il fenomeno del randagismo che, purtroppo, in Sicilia ha assunto proporzioni preoccupanti, con inevitabili ricadute non soltanto sulla salute dell’uomo e sul benessere animale, ma anche sul turismo. Con questa direttiva ho voluto fare chiarezza, anche in riferimento a qualche dichiarazione non proprio corretta che e’ apparsa sui giornali: l’attivita’ di cattura dei cani vaganti compete ai sindaci dei Comuni, la microchippatura degli animali e il loro ricovero in rifugi adeguati compete alle Ausl che hanno anche compiti di sterilizzazione. Il problema, e’ inutile nasconderlo, e’ stato fin troppo sottovalutato dalle amministrazioni locali e adesso e’ esploso in tutta la sua gravita’. Capisco le difficolta’ di chi deve amministrare una comunita’ con risorse esigue e siamo pronti a dare la massima collaborazione a chi avra’ un approccio serio con il fenomeno. Abbiamo gia’ predisposto la gara centralizzata per l’acquisto dei microchip necessari e, d’intesa con il sottosegretario alla Salute Francesca Martini e le associazioni animaliste, stiamo valutando le soluzioni piu’ opportune per la realizzazione di strutture adeguate”.

Oggi l’assessore Russo incontrera’ il prefetto di Ragusa Carlo Fanara e il sindaco di Scicli Giovanni Venticinque per valutare la situazione nella provincia di Ragusa dove e’ gia’ partito un progetto pilota. Proprio alle prefetture, a cui la direttiva e’ inviata per conoscenza, l’assessore Russo dichiara la propria disponibilita’ ad ogni forma di collaborazione che si riterra’ di dovere attivare per il piu’ proficuo coordinamento delle attivita’ di rispettiva competenza.

Secondo gli ultimi dati sono oltre 210.000, in Sicilia, i cani identificati con regolare microchip, 20.000 dei quali ”regolarizzati” negli ultimi due mesi, dopo l’esplosione del fenomeno. Diecimila circa sono i cani all’interno di rifugi pubblici e privati (numero comunque ancora esiguo) e circa 70.000 sono i cani vaganti.

La direttiva di Russo declina in 13 punti obblighi e competenze dei Comuni che dovranno:
- provvedere, direttamente o in convenzione con Enti, privati o Associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo regionale, alla cattura dei cani vaganti con modalita’ che ne salvaguardino l’incolumita’;
-dotare la propria Polizia municipale di dispositivi di lettura ISO compatibili;
-verificare la identita’ dei cani catturati o rinvenuti sul territorio a mezzo di lettori;
-affidare i cani vaganti catturati, dopo identificazione e microchippatura, ai rifugi sanitari pubblici o ai rifugi sanitari convenzionati;
-stipulare apposite convenzioni con le Associazioni animaliste o protezionistiche ovvero con rifugi per il ricovero privati per l’affidamento e il mantenimento dei cani catturati;
-attivare, di concerto con le Ausl, gli ambulatori veterinari dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;
-provvedere al risanamento dei rifugi per il ricovero, ove siano gia’ esistenti, o costruire rifugi sanitari pubblici e provvedere alla loro gestione;
-preporre un responsabile amministrativo nel caso in cui il rifugio sanitario pubblico sia gestito direttamente dal Comune, o affidare la gestione dei rifugi sanitari pubblici, sotto il controllo sanitario delle Ausl, alle Associazioni protezionistiche o animaliste sulla base di apposita convenzione; provvedere al mantenimento nei rifugi degli animali confiscati o affidarli alle Associazioni protezionistiche o animaliste per il loro recupero comportamentale;
-individuare e delimitare aree urbane da destinare alla attivita’ motoria dei cani d’affezione;
-provvedere alla stipula di una assicurazione per gli eventuali danni causati a terzi da cani vaganti sprovvisti di proprietario; provvedere alla attuazione dei piani di controllo delle nascite;
-irrogare le sanzioni amministrative previste (che resteranno comunque destinate al finanziamento degli interventi di settore) per l’inosservanza e le violazioni degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Altri otto punti della direttiva sono rivolti alle Ausl che hanno, fra l’altro, il compito di garantire un corretto equilibrio del rapporto uomo – animale – ambiente. I servizi veterinari, in particolare, sono tenuti a:
- acquistare i microchip, effettuare le operazioni di anagrafe e impianto del microchip, provvedere alla registrazione della scheda anagrafica e apportarvi ogni modifica e aggiornamento necessario;
-procedere agli interventi di sterilizzazione dei cani presso gli ambulatori veterinari comunali o presso i rifugi sanitari pubblici; predisporre interventi preventivi finalizzati al controllo delle nascite delle popolazioni canine;
-provvedere alla formazione del personale che partecipa ai programmi di prevenzione del randagismo e alla cattura e al recupero degli animali; collaborare con i Comuni per l’attivazione degli ambulatori veterinari comunali dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;
-provvedere alla assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari; provvedere alla fornitura farmaceutica, dei vaccini e del materiale necessario al funzionamento degli ambulatori veterinari; coordinare e programmare interventi specifici sul territorio per la prevenzione del randagismo.

I servizi veterinari, inoltre, d’intesa con le competenti autorita’ sul territorio, dovranno predisporre piani operativi straordinari di contrasto al fenomeno del randagismo.Ai proprietari o detentori di cani e’ fatto obbligo di registrare all’anagrafe canina l’animale, nel secondo mese di vita, mediante l’applicazione del microchip; controllare la conduzione dell’animale utilizzando sempre il guinzaglio e portando con se’ una museruola. Previste sanzioni anche per i proprietari inadempienti. (Asca)

TRATTO: @nmvioggi – 15-06-2009

<!– –><!– –> Qualche granitica certezza forse inizia a sgretolarsi anche nelle amministrazioni che difendevano a suon di leggi la teoria della pericolosità legata strettamente alla genetica. Indubbiamente gli Svizzeri, che sanno far notoriamente di conto, avranno rilevato dati interessanti in questi anni rispetto alla epidemiologia delle aggressioni da parte di cani, per modificare in modo così netto il loro indirizzo legislativo.

Leggendo di corsi di formazione e responsabilizzazione del proprietario, indubbiamente viene spontaneo consigliare il Sottosegretario Francesca Martini di mettere il copyright sull’ultima ordinanza del 3 marzo 2009!

Ma obbliga anche il Sottosegretario a proseguire l’opera presentando delle linee-guida innovative rispetto alla suddetta Ordinanza, esplicative non solo sui corsi di formazione e le sue peculiarità (definizioni, volontarietà/obbligatorietà per chi) ma sui protocolli tra ASL e medici veterinari comportamentalisti sulla gestione della valutazione comportamentale dei cani impegnativi e intervento terapeutico comportamentale dei cani a rischio potenziale elevato.

Il tutto è condito dall’aspettativa di un proficuo confronto istituzionale sulle varie proposte di legge con tematiche riguardanti gli animali: 281 e Leavet, Pet-therapy e Zooantropologia, Tutela del benessere/Aggressioni e Medicina Comportamentale, ecc. La Sisca e l’Anmvi sono accanto a Lei in questo viaggio appena iniziato.

Raimondo Colangeli, Presidente Sisca

CANI, IN SVIZZERA NESSUNA RAZZA VIETATA

CANI, SVIZZERA VERSO RINUNCIA A BLACK LIST

TRATTO DA: @nmvioggi – 10-06-2009

<!– –><!– –> In risposta ad un quesito dell’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI), la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha precisato il campo di applicazione del Regolamento europeo n. 1/2005.

“Come già chiarito per il trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera e di altre specie avicole, il trasporto di conigli effettuato da allevatori amatoriali direttamente verso la sede della manifestazione espositiva, non ricade nel campo di applicazione del regolamento CE n. 1/2005, ancorchè nell’ambito delle stesse manifestazioni espositive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti finalizzate per lo più al ricambio genetico dei riproduttori.”

Nel caso specifico il trasporto riguarda conigli riproduttori iscritti al registro anagrafico della specie cunicola che vengono trasportati dai singoli allevatori proprietari, con automezzo proprio, in contenitori suddivisi singolarmente direttamente verso la sede di mostre in larga parte di Registro Anagrafico, organizzate su base interprovinciale e regionale.

I coniglicoltori si devono tuttavia impegnare a salvaguardare il principio generale del regolamento europeo sulla protezione del trasporto animale, in base al quale “nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili”. Gli allevatori amatoriali siano quindi formati sul benessere animale e acquisiscano nozioni di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli animali trasportati, “onde evitare che gli animali trasportati per fini non commerciali subiscano disagi superiori a quelli trasportati per fini diversi”.

TRATTO DA:  @nmvioggi – 11-06-2009

Danno cagionato da animali – prova – responsabilità – tipologia [art. 2052 c.c.] In tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell’animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è, sì, tenuto a fornire la prova del caso fortuito – che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato – ma solo dopo che sia stato dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato. (1) (1) In tema di danno cagionato dalla fauna selvatica, si veda Cassazione civile, sez. III, sentenza 21.11.2008 n° 27673. (Fonte: Altalex Massimario 18/2009) SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 20 aprile 2009, n. 9350 (Pres. Finocchiaro – est. Ambrosio) Motivi della decisione 1. Preliminarmente va dato atto dell’inammissibilità della produzione documentale esibita da parte ricorrente all’udienza pubblica (con la sola esclusione della copia di una sentenza da sezione penale di questa Corte, allegata a corredo di citazione giurisprudenziale), trattandosi di documenti diversi da quelli previsti dall’art. 372 c.p.c. e, comunque, tardivamente depositati. 2. Va anteposto l’esame del quarto e ultimo motivo che, sebbene proposto “in ulteriore subordine”, attiene a una questione di carattere pregiudiziale – quella della rituale instaurazione del contraddittorio in appello – che, se fondata, dovrebbe essere oggetto di rilievo di ufficio. La questione, già dedotta in secondo grado sub specie di eccezione di “giuridica inesistenza” dell’appello, muove dalla considerazione che l’impugnazione venne notificata a L. D. C., quale erede dell’originaria attrice, non già personalmente, bensì presso l’avv. Luigi Cianciusi, nel domicilio eletto dalla medesima erede all’atto della notificazione della sentenza del Tribunale, contestualmente al precetto. La Corte di appello, nel respingere l’eccezione, ha innanzitutto escluso che il difetto riguardasse la vocatio in ius, osservando che gli appellanti avevano avuto notizia del decesso dell’originaria attrice attraverso la notifica della sentenza e del precetto e avevano, quindi, ritualmente evocato in giudizio l’erede; ha, quindi, rilevato che il vizio, eventualmente attinente alla notificazione, risultava sanato dalla costituzione in giudizio dell’appellata, con il ministero dello stesso avv. Cianciusi entro il termine annuale per la proponibilità dell’appello (oltre che nei termini di cui agli artt. 347 e 166 c.p.c.); ha, infine, rilevato che – essendo rimasto identico il difensore (e il domicilio eletto) della de cuius e dell’erede – doveva escludersi (anche ai sensi dell’art. 330 c.p.c.) che fosse mancato ogni collegamento tra la persona cui l’atto era destinato, il luogo e il soggetto cui era stato consegnata la copia dell’atto di appello, dovendo, anzi, ritenersi il vizio stesso insussistente: ciò in considerazione del fatto che la notifica della sentenza e del precetto effettuata ad istanza dell’erede della parte deceduta dopo la costituzione in giudizio e prima della chiusura della discussione della causa di primo grado, senza che il procuratore costituito l’abbia dichiarato o notificato, spiega il suo effetto solo nel processo esecutivo e non è, quindi, idonea a incidere sul luogo della notifica dell’impugnazione, con la conseguenza che la notifica all’erede va fatta presso il procuratore del de cuius. 2.1. La ricorrente, con il motivo all’esame, denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della sentenza gravata e del procedimento in relazione agli artt. 110, 328 co. 2 e 330 co. 3 c.p.c., lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto sanato il vizio della notifica dell’impugnazione, nonostante al momento della notificazione non fosse configurabile alcun legame tra l’erede e il difensore della defunta, non potendo a tal fine rilevare il successivo conferimento del mandato da parte dell’erede al medesimo difensore. Chiede, dunque, a questa Corte di affermare il principio che la notifica dell’impugnazione all’erede nel domicilio legale della persona defunta in violazione dell’art. 330 co. 3 c.p.c. non è sanante, quando alla data della notificazione, relativamente all’impugnazione, non vi sia alcun rapporto tra l’erede e il difensore (ancorché tale rapporto sia sorto successivamente), soprattutto nel caso in cui l’erede si sia costituito per eccepire l’inammissibilità dell’appello, condizionando all’ammissibilità di detto appello, il proprio appello incidentale. 2.2. Il motivo di ricorso è infondato, anche se la motivazione della sentenza di appello deve essere rettificata ai sensi dell’art. 384, co. 4 c.p.c., nel punto in cui ha radicalmente escluso la sussistenza di qualsiasi vizio di notifica. Al riguardo si osserva che – intervenuta nelle more del processo di primo grado la morte dell’attrice, senza che l’evento venisse dichiarato dal procuratore – gli odierni intimati hanno esercitato il diritto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado nei confronti dell’erede dell’originaria attrice, individualmente identificata e tuttavia notificando l’atto di appello al domicilio eletto dalla de cuius presso il procuratore avv. Luigi Cianciusi. Ciò posto, occorre rilevare che la norma di cui al comma 2 dell’art. 330 c.p.c., cui ha fatto riferimento il giudice a quo (e che la prevalente giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile anche nel caso di decesso avvenuto prima della notificazione della sentenza, in quanto contenente un’agevolazione di valore assoluto, essendo diretta a consentire l’esercizio facilitato del diritto di impugnazione con notificazione nei luoghi indicati dall’art. 330 c.p.c., comma 1, senza individuazione degli eredi) non viene in rilievo nel caso di specie, dal momento che l’erede è stata citata singolarmente (e ciò correttamente, attesa l’intervenuta comunicazione dell’evento con la notificazione della sentenza e del precetto). Nel caso all’esame, quindi, l’erede era già stata individuata, di modo che – escluso che l’elezione di domicilio effettuata in precetto potesse avere efficacia al di fuori del processo esecutivo -la notificazione dell’impugnazione andava effettuata al domicilio personale della stessa erede. In sostanza, corretta la vocatio in ius, non altrettanto può dirsi per la modalità di notificazione. Detto ciò, occorre, innanzitutto, osservare che il problema se la notificazione eseguita presso l’avv. Cianciusi, fosse nulla o inesistente si rivela, nel caso di specie, di scarso e, anzi, nessun rilievo, dal momento che – come rilevato dalla Corte territoriale – l’appellata si è costituita prima della scadenza del termine per appellare, ancorché abbia (tra l’altro) dedotto “l’inesistenza” dell’appello. In ogni caso la valorizzazione che i giudici di appello hanno operato del “legame” esistente tra il luogo in cui venne effettuata lai notifica e la destinataria della stessa risulta corretta, non tanto perché l’erede ha finito per costituirsi con il patrocinio dello stesso avv. Cianciusi (trattandosi, questa, di una verifica ex post del suo collegamento con la destinataria dell’atto), ma soprattutto perché il predetto legale non era persona del tutto estranea al processo ed era, quindi, collegabile al soggetto destinatario dello stesso atto, posto che, oltre ad essere stato il procuratore domiciliatario della de cuius, lo era anche dell’erede, sia pure solo ai fini dell’esecuzione della sentenza ottenuta dalla dante causa. In definitiva va qui applicato il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui la notifica – pur viziata perché eseguita al di fuori delle previsioni normative mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano, comunque, un qualche riferimento con il destinatario medesimo – è, comunque individuabile come “notificazione”, in forza del “riferimento” o “collegamento” al destinatario, il quale consente di non escludere a priori che la notificazione possa raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato. Motivo, quest’ultimo, sufficiente per ritenere sanato ex tunc il vizio dall’eventuale costituzione della parte (e, quindi, anche ove la costituzione fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per appellare) ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice. 3. Gli altri motivi attengono al merito della vicenda. Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato che la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. opera solo se l’evento di danno sia causa diretta di un’attività posta in essere dall’animale; ha, quindi, osservato che, nel caso di specie, non era stata offerta la prova, incombente sulla danneggiata, né del fatto che il cane si era mosso, né dell’esistenza di un nesso di causalità tra quella (eventuale) condotta e la caduta. Ha precisato, a tal riguardo, che nessuno dei testi escussi in primo grado è stato in grado di riferire elementi utili sulla dinamica del fatto, con la conseguenza che non poteva ritenersi – come superficialmente affermato dal primo giudice – che “la causa della caduta è riferibile in qualche modo al cane”. In particolare ha preso specificamente in esame la deposizione dell’unico teste (G.) che aveva riferito di un qualche movimento del cane, osservando che lo stesso era sopraggiunto sul luogo quando l’evento si era già verificato e sia la D. C. che la L. erano a terra, risultando a quel punto la condotta dell’animale del tutto indifferente; ha, quindi, rilevato, con riguardo alle deposizioni E. e T., che nessuno dei due testimoni aveva assistito al fatto e che uno di essi aveva riferito delle dicerie apprese in loco senza indicarne la fonte, mentre l’altro aveva riferito una dinamica del tutto diversa da quella riferita dall’attrice, appresa dalla L.. 3.1. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata in parte qua, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2052 c.c. e delle regole generali di prova della responsabilità civile, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.. In particolare la ricorrente deduce, da un lato, che alla Corte di appello spettava di accertare non già se fosse stata raggiunta la prova certa del nesso causale, bensì se l’esistenza del nesso dedotto fosse verosimile all’esito delle prove e, cioè, non escludibile in base ai criteri di probabilità e di logica, secondo i noti canoni della responsabilità civile e, quindi, anche mediante presunzioni e, dall’altro, che la sentenza è viziata per avere esonerato parte convenuta dall’onere della prova della mancanza di colpa o del caso fortuito e dal fatto esclusivo del danneggiato. La ricorrente chiede, pertanto, che sia affermato il principio che la prova del nesso causale ex art. 2052 c.c. e la derivazione del danno vadano dimostrati anche per presunzioni (ex art. 2727 e 2729 c.c.) in base a una condotta verosimile e non escludibile secondo criteri di probabilità e di logica (non applicati dalla gravata sentenza) e, in difetto o di solo dubbio, vada integrata con la prova del danneggiante sulla sua mancanza di colpa o sul caso fortuito o sull’efficacia causale esclusiva del danneggiato. 3.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.. In particolare la ricorrente lamenta che la motivazione della Corte di appello non ricostruisca la dinamica del fatto, limitandosi a interpretare un’immagine fotografica fissa e finale (quella delle due donne a terra) ed escludendo la possibilità di ricostruire “le probabili immagini anteriori e privando di valore quelle successive di cui alle prove testimoniali”. Inoltre la motivazione sarebbe illogica perché fondata sull’indimostrato presupposto che il cane fosse fermo, senza tenere in alcun conto il fatto che la custode del cane era caduta, probabilmente, perché trascinata dall’animale e ne avesse perso il controllo. 3.3. Con il terzo motivo si denuncia, in subordine, violazione dei principi generali in materia di responsabilità civile e in materia di sicurezza della circolazione stradale (art. 1 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) con violazione e falsa applicazione degli artt. 2052 e 2054 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa o errata motivazione in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. In particolare la ricorrente sì duole che non si sia fatta applicazione della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. e chiede di affermare il principio che nella circolazione stradale l’incidente occorso a due pedoni e un animale, condotto a passeggio da una catena, comporta l’accertamento delle rispettive responsabilità, da cui nessuno dei soggetti coinvolti ha titolo per potersi sottrarre. 4. Nessuno dei suesposti motivi è meritevole di accoglimento. Innanzitutto – premesso che alla fattispecie è applicabile l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, trattandosi di sentenza pubblicata a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata dello stesso decreto – si osserva che i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. devono, in base alla norma cit., essere accompagnati da un quesito di diritto che si risolva in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (Sez. Unite n. 23732/2007); mentre i motivi di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. devono contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Unite, 01/10/2007, n. 20603). 4.1. Ciò precisato, con riguardo al primo motivo che introduce un duplice ordine di doglianze {ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), si osserva che il censurato vizio motivazionale non indica il fatto controverso in relazione al quale si ipotizza la doglianza, mentre il “principio” che la ricorrente chiede a questa Corte di affermare – oltre ad essere, come si vedrà, comunque, erroneo – non risponde ai canoni, elaborati da questa Corte in ordine all’enunciazione del quesito di diritto. In altri termini, da un lato, la denunciata violazione di diritto non si è tradotta nell’enunciazione di un quesito autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca il segno della decisione, e, dall’altro, la critica della valutazione della prova risulta inammissibile, perché pone una questione di fatto, senza però dedurre, con l’evidenza richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, l’esistenza di un vizio di motivazione. Invero la ricorrente chiede a questa Corte di affermare un principio di diritto in tema di accertamento del nesso causale agli effetti dell’applicabilità dell’art. 2052 c.c., senza contemporaneamente individuare la diversa regula iuris di cui avrebbero fatto applicazione i giudici del merito. In effetti il contenuto del motivo, lungi dall’essere in correlazione con la proposizione di una questione di diritto, pone una questione di mero fatto – qual è la valutazione delle emergenze probatorie, sul punto della sussistenza della condotta dell’animale, causalmente riferibile all’evento – che è attività affidata in via esclusiva al giudice del merito, censurabile in cassazione solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva, deficiente esposizione dell’iter logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi posta a base della decisione adottata. Da ultimo, ma non per ultimo, occorre osservare che il principio che la ricorrente chiede a questa Corte di affermare è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell’animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è, sì, tenuto a fornire la prova del caso fortuito – che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato – ma solo dopo che sia stato dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato (Cass. civ., Sez. III, 22/02/2000, n. 1971; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 30/03/2001, n. 4742). La prova liberatoria da parte del danneggiante (proprietario o utilizzatore dell’animale) presuppone l’esistenza del nesso causale, per cui nel caso di specie gli odierni intimati avrebbero dovuto fornire siffatta prova solo se fosse emerso, senza possibilità di dubbio, che il loro cane aveva cagionato la caduta dell’attrice. Ed è per l’appunto quest’ultima certezza che – secondo l’insindacabile valutazione data dai giudici del merito – non è stata raggiunta nel caso all’esame. 4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché la censura del vizio motivazionale (per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) non è accompagnata dall’indicazione del fatto controverso in relazione al quale si ipotizzano le indicate doglianze; tantomeno risultano individuate “le ragioni” che rendono la motivazione inidonea a sorreggere la decisione. Il motivo è in ogni caso infondato. Dall’iter argomentativo sopra riportato sub n. 3, appare chiaro che la Corte territoriale ha motivato la riforma della sentenza di primo grado, ritenendo che non fosse stata acquisita la certezza del nesso causale, dopo avere proceduto a un’accurata disamina critica del materiale probatorio acquisito alla causa, senza incorrere in errori di logica o di diritto e quindi con un ragionamento incensurabile in questa sede; laddove la ricorrente, sotto l’apparenza di denunciare vizi di motivazione, oppone in sostanza una propria alternativa valutazione delle prove, cosi introducendo nel giudizio di legittimità un’inammissibile istanza di riesame del merito. 2.3. Il terzo motivo è palesemente inammissibile. Il “principio di diritto” che si chiede di affermare è privo di qualsivoglia requisito di completezza, specificità e riferibilità alla fattispecie. Il motivo postula l’applicazione dell’art. 2054 c.c., il quale riguarda il danno prodotto dal “conducente di un veicolo senza guida di rotaie” o da “scontro tra veicoli”: fattispecie, queste, non equiparabili, all’evidenza, all’ipotesi di “un animale, condotto a passeggio da una catena”, cui fa riferimento parte ricorrente. In conclusione il ricorso va rigettato. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

FONTE: Dal Sito ALTALEX

 

 

L’alimentazione come determinante di salute è un principio che non vale solo per l’uomo, ma anche per i cani e i gatti che vivono nelle famiglie italiane. A raccomandarlo sono i medici veterinari dell’Anmvi (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani)  che hanno collaborato alla stesura del Rapporto Assalco 2009 presentato oggi a Bologna.

 

La crescita del mercato del pet food, registrata dal Rapporto, riflette l’innalzamento della qualità di vita dei quattro zampe, di una cultura alimentare che era impensabile fino a qualche decennio fa e che si sta facendo strada. Malgrado la persistenza di alcuni errori ereditati dal passato: “primo fra tutti quello di ritenere che il cane e il gatto abbiano le stesse esigenze nutrizionali e alimentari dell’uomo e che l’alimentazione del proprietario, fatta di preparati casalinghi, vada bene anche per loro”- dichiara Carlo Scotti dell’Anmvi.

 

“Fino a non molto tempo fa era impensabile chiedere ai proprietari di alimentare i cani e i gatti secondo principi nutrizionali e stili alimentari adeguati alla loro specie, all’età, al peso e alle condizioni di vita – continua Scotti- le cose stanno cambiando, ma c’è ancora molta strada da fare sul fronte della prevenzione, perché nei nostri ambulatori incontriamo ancora pazienti alimentati con gli scarti da cucina”. E questa è la causa principale del sovrappeso nei cani e nei gatti.

 

“Il sovrappeso non è una malattia- aggiunge Scotti- ma influisce sulla qualità di vita dell’animale, non è patologico, ma va affrontato con diete specifiche e col movimento. L’obesità invece è una patologia vera e propria e si ha quando l’animale supera del 15/20% il proprio peso standard. Fortunatamente le percentuali di obesità nel cane e nel gatto non sono allarmanti.” 

 

Dal Rapporto emerge  che il 63% dei cani e il 44% di gatti alimentati con cibi confezionati specifici mantiene il peso forma. “Non c’è quindi nessun allarme da lanciare- conclude Scotti- ma raccomandare di non condividere gli eccessi alimentari che sono una cattiva abitudine dell’uomo e ricorrere ad una dieta specifica lasciandosi consigliare dal medico veterinario”.

 

Ufficio Stampa ANMVI 30/04/2009

Articoli precedenti »