<!– –><!– –> In risposta ad un quesito dell’Associazione Nazionale Coniglicoltori Italiani (ANCI), la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha precisato il campo di applicazione del Regolamento europeo n. 1/2005.
“Come già chiarito per il trasporto di uccelli d’affezione, da gabbia e da voliera e di altre specie avicole, il trasporto di conigli effettuato da allevatori amatoriali direttamente verso la sede della manifestazione espositiva, non ricade nel campo di applicazione del regolamento CE n. 1/2005, ancorchè nell’ambito delle stesse manifestazioni espositive possono realizzarsi compravendite occasionali di alcuni soggetti finalizzate per lo più al ricambio genetico dei riproduttori.”
Nel caso specifico il trasporto riguarda conigli riproduttori iscritti al registro anagrafico della specie cunicola che vengono trasportati dai singoli allevatori proprietari, con automezzo proprio, in contenitori suddivisi singolarmente direttamente verso la sede di mostre in larga parte di Registro Anagrafico, organizzate su base interprovinciale e regionale.
I coniglicoltori si devono tuttavia impegnare a salvaguardare il principio generale del regolamento europeo sulla protezione del trasporto animale, in base al quale “nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili”. Gli allevatori amatoriali siano quindi formati sul benessere animale e acquisiscano nozioni di etologia, di accudimento e cure di emergenza degli animali trasportati, “onde evitare che gli animali trasportati per fini non commerciali subiscano disagi superiori a quelli trasportati per fini diversi”.
TRATTO DA: @nmvioggi – 11-06-2009